Art. 2.
(Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane)

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro dell'interno o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.
      2. Il Comitato è composto:

          a) dai sindaci degli enti locali di cui all'articolo 1;

          b) dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal direttore e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, o da loro delegati;

          c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della difesa, per i beni e le attività culturali e delle attività produttive, designato dai rispettivi Ministri.

      3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Ministro dell'interno, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche e private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o i loro delegati.
      4. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle

 

Pag. 8

questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

          a) strategie rivolte a uno sviluppo sostenibile;

          b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

          c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

          d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.

      5. Il Comitato dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali il Ministro dell'interno provvede a rinnovarne la composizione. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dal Comitato, il Ministro dell'interno provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
      6. L'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) svolge compiti di supporto, di coordinamento organizzativo e di segreteria per il funzionamento del Comitato, previa intesa con il Ministero dell'interno, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.